Con il decreto ministeriale n. 12550 del 21/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2019, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha ritenuto di dover procedere alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

La legge n.141/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), indica, all’articolo 2, l’ausilio di animali allevati in azienda per l’erogazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei soggetti interessati.

Quattro anni dopo l’emanazione della legge, con questo decreto ed in particolare all’articolo 4, vengono indicati i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano suddette terapie. Tra le attività comprese in questa categoria vi sono quelle previste dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 25/03/2015, cui il decreto fa specifico riferimento, ribadendo il concetto che l’avvio di questa tipologia di attività, ove previsto dalla normativa di settore, prevede la notifica alle autorità sociosanitarie competenti.

  • Decreto n. 12550 del 21/12/2018: Gazzetta ufficiale | Sito del MIPAAFT
  • Legge n.141/2015 – Disposizioni in materia di agricoltura sociale | Link
  • Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 25/03/2015 | Link